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Art.37 Scatti di anzianità
1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
2. A partire dal 1° agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo.
3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7. Nota a verbale Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.

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