Scatti di Anzianità e Condizioni di Retribuzione nel Lavoro Domestico
Questo articolo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico stabilisce le regole relative agli scatti di anzianità per i lavoratori domestici. A partire dal 22 maggio 1972, viene riconosciuto al lavoratore un aumento retributivo del 4% sulla retribuzione minima contrattuale per ogni biennio di servizio completato presso lo stesso datore di lavoro.
Questo incremento, introdotto per valorizzare l'esperienza e la fedeltà del lavoratore, non può essere assorbito da eventuali superminimi concessi oltre alla retribuzione base, garantendo così un beneficio effettivo al lavoratore. Inoltre, è stato stabilito un limite massimo di sette scatti di anzianità che un lavoratore può accumulare nel corso della sua carriera presso lo stesso datore di lavoro.
La nota a verbale precisa che il diritto al primo scatto di anzianità si acquisisce nel mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio, assicurando una progressione chiara e misurabile del beneficio basato sull'anzianità. Queste disposizioni dimostrano l'impegno del settore nel riconoscere e premiare la dedizione e la continuità del servizio dei lavoratori domestici.
Art.37 Scatti di anzianità
1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
2. A partire dal 1° agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo.
3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
Nota a verbale
Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.
Risposte a domande comuni
Il numero massimo di scatti di anzianità previsti dal CCNL domestico è fissato in 7. Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
A partire dal 1° agosto 1992, secondo il CCNL domestico, gli scatti di anzianità non sono assorbibili dall'eventuale superminimo. Ciò significa che gli aumenti dovuti per anzianità si aggiungono al superminimo eventualmente concordato, senza che quest'ultimo possa essere ridotto a causa degli scatti.
A decorrere dal 22 maggio 1972, il CCNL domestico prevede che il lavoratore riceva un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
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