Regolamentazione delle Assenze e Procedura di Licenziamento per Lavoratori Domestici
Questo articolo del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Domestici stabilisce le linee guida per la gestione delle assenze dei lavoratori. Le assenze devono essere giustificate tempestivamente al datore di lavoro, seguendo procedure specifiche in caso di malattia o infortunio.
Viene inoltre delineata la procedura per il licenziamento in caso di assenze ingiustificate oltre il termine stabilito, con particolare attenzione alla modalità di comunicazione tra datore di lavoro e lavoratore. Queste disposizioni mirano a garantire chiarezza e correttezza nelle relazioni lavorative nel settore domestico.
Art.22 Assenze
1. Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro. Per quelle derivanti da malattia si applica l’art. 27 e per quelle derivanti da infortunio o malattia professionale l’art. 29.
2. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. A tal fine la relativa lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate all’indirizzo indicato nella lettera di assunzione, così come previsto dall’art. 6, lettera e) del presente contratto.
Risposte a domande comuni
Per giustificare le assenze derivanti da malattia, si applica l'articolo 27 del CCNL domestico. Per quelle derivanti da infortunio o malattia professionale, invece, si applica l'articolo 29. In entrambi i casi, le assenze devono essere tempestivamente giustificate al datore di lavoro.
Se un lavoratore domestico non giustifica la propria assenza entro il quinto giorno, e non ci sono cause di forza maggiore, tale assenza può essere considerata giusta causa di licenziamento. La procedura prevede l'invio di una lettera di contestazione e, in caso di successiva decisione, di una lettera di licenziamento all'indirizzo fornito dal lavoratore nella lettera di assunzione.
Nel caso di assenze non giustificate, la lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate all’indirizzo indicato dal lavoratore nella lettera di assunzione, come previsto dall'articolo 6, lettera e, del CCNL domestico.
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