Diritti e Tutele in Caso di Infortunio sul Lavoro o Malattia Professionale nel Lavoro Domestico
Questo articolo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico stabilisce le misure di protezione per i lavoratori, sia conviventi che non, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Garantisce la conservazione del posto di lavoro per periodi variabili a seconda dell'anzianità di servizio, con una precisa definizione del calcolo di tali periodi su base annuale. Inoltre, prevede specifiche prestazioni in conformità alla normativa vigente, con obblighi dettagliati per i datori di lavoro nella denuncia degli infortuni o delle malattie professionali all'INAIL e, in alcuni casi, all'autorità di Pubblica Sicurezza.
Viene anche chiarito l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione nei primi tre giorni di assenza e le condizioni relative alla quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio. Queste disposizioni mirano a garantire il sostegno e la tutela dei lavoratori domestici, evidenziando l'importanza di un ambiente di lavoro sicuro e la protezione sociale nei confronti di eventi infortunistici o di malattia legati all'attività lavorativa.
Art.29 Infortunio sul lavoro e malattia professionale
1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini:
- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
5. La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica Sicurezza nei casi di legge.
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.
7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
8. L’ infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.
Risposte a domande comuni
Respuestas a preguntas comunes
Frequently asked questions
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, al lavoratore domestico spetta la conservazione del posto per vari periodi a seconda della sua anzianità: per un'anzianità fino a sei mesi, il periodo è di 10 giorni di calendario; per un'anzianità da più di sei mesi a due anni, il periodo è di 45 giorni di calendario; per un'anzianità oltre i due anni, il periodo è di 180 giorni di calendario. Questi periodi si calcolano nell'anno solare che segue l'evento.
Il datore di lavoro deve denunciare gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali all'INAIL nei termini specificati: entro 24 ore per gli infortuni mortali o presunti tali (comunicazione telegrafica); entro due giorni dalla ricezione del certificato medico per gli eventi non guaribili entro tre giorni; e entro due giorni dalla ricezione del certificato di prosecuzione per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma che non siano guariti entro tale termine. La denuncia deve essere compilata su un modello specifico fornito dall'INAIL e accompagnata dal certificato medico.
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione globale di fatto al lavoratore domestico per i primi tre giorni di assenza dovuti a infortunio sul lavoro o malattia professionale. Inoltre, se il personale normalmente beneficia di vitto e alloggio, la quota convenzionale sostitutiva è dovuta solo se il lavoratore non è degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. In caso di infortunio o malattia professionale durante il periodo di prova o di preavviso, questi periodi vengono sospesi.
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