Tutela della Maternità nel Lavoro Domestico: Disposizioni e Diritti nel CCNL
Questo articolo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico enfatizza la protezione delle lavoratrici madri, in linea con la legislazione nazionale, ma con particolare attenzione alle specificità del settore domestico.
Viene garantito il divieto di lavoro nelle fasi cruciali prima e dopo il parto, con un chiaro riconoscimento dei diritti alla maternità, che influenzano anzianità di servizio, gratifica natalizia e ferie. Importante è la protezione contro il licenziamento durante la gravidanza e il congedo di maternità, con specifiche salvaguardie riguardanti la procedura di dimissioni volontarie.
Vengono inoltre estese le tutele in ambiti quali la paternità, l'adozione e gli affidamenti preadottivi. Le parti sociali si impegnano a promuovere iniziative per rafforzare queste tutele, considerando le condizioni uniche del lavoro domestico, evidenziando un forte impegno verso il benessere delle lavoratrici madri nel settore.
Art.25 Tutela delle lavoratrici madri
1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
3. Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta o se non intervenute nelle sedi di cui all'art. 2113, 4° comma, del codice civile. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.
4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.
Dichiarazione congiunta
Le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL, al fine di estendere le tutele delle lavoratrici madri, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi e istituzioni, tenuto conto delle particolari condizioni esistenti nell’ambito delle famiglie datrici di lavoro domestico.
Risposte a domande comuni
Respuestas a preguntas comunes
Frequently asked questions
Secondo il CCNL domestico, è vietato adibire al lavoro le lavoratrici madri durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi al parto. Inoltre, è previsto un divieto di lavoro per il periodo che potrebbe intercorrere tra la data presunta e quella effettiva del parto.
Dall'inizio della gravidanza e fino alla fine del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate in questo periodo sono inefficaci se non comunicate in forma scritta. Inoltre, se la lavoratrice presenta dimissioni volontarie durante il periodo di divieto di licenziamento, non è tenuta al preavviso.
I periodi di congedo maternità, sia prima che dopo il parto, vengono computati nell'anzianità di servizio della lavoratrice a tutti gli effetti, inclusi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
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