Retribuzione e Prospetto Paga nel Lavoro Domestico
L'articolo specifica le procedure e i contenuti relativi alla retribuzione e al prospetto paga per i lavoratori domestici, delineando un quadro chiaro e dettagliato delle componenti salariali e degli obblighi documentali tra lavoratore e datore di lavoro.
È stabilito che il prospetto paga, dettagliando la retribuzione e altre voci salariali, debba essere emesso in duplice copia con le firme reciproche di lavoratore e datore di lavoro ad ogni pagamento. Le componenti della retribuzione includono la retribuzione minima contrattuale, gli scatti di anzianità, compensi sostitutivi per vitto e alloggio, e potenziali superminimi, con specifiche indennità per l’assistenza a bambini o persone non autosufficienti.
Inoltre, il prospetto deve elencare dettagli come il trattamento delle ore straordinarie e le deduzioni previdenziali. Annualmente, deve essere fornita un’attestazione riassuntiva delle somme erogate. Si sottolinea inoltre il diritto a indennità aggiuntive per i lavoratori con certificazioni di qualità, con particolari disposizioni sull’assorbimento di tali indennità da altri trattamenti retributivi.
Questo articolo evidenzia l'impegno verso la trasparenza e l’equità nella gestione salariale nel settore domestico, promuovendo la chiarezza contrattuale e il riconoscimento delle qualificazioni professionali.
Art.34 Retribuzione e prospetto paga
1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 35, comprensiva per i livelli D) e D super) di uno specifico elemento denominata indennità di funzione;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 37;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
3. Sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, l’assistente familiare inquadrata nel profilo B Super), lett. b) (baby sitter) avrà diritto a percepire, oltre al minimo retributivo di cui all’art. 35, anche l’indennità mensile di cui alla successiva Tabella H). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.
4. Al lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente, è altresì dovuta l’indennità mensile nella misura di cui alla Tabella I). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.
5. Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore 'ad personam' non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali.
6. Il datore di lavoro deve rilasciare un’attestazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno; l’attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
7. Al lavoratore inquadrato nei livelli B), B super), C super) e D super) in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta l’indennità mensile di cui alla Tabella L). Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore.
8. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel profilo D super) tale indennità è assorbita da quella di funzione di cui alla Tabella A).
Nota a verbale
1. Allo scadere della validità della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 l’indennità di cui alla Tabella L) non sarà più dovuta. Ai fini del diritto a detta indennità, è onere del lavoratore consegnare al datore di lavoro copia della certificazione di qualità, eventualmente anche laddove fosse conseguita in corso di rapporto di lavoro.
2. Tale indennità sarà dovuta decorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del presente contratto.
Risposte a domande comuni
Secondo il CCNL domestico, il datore di lavoro deve predisporre un prospetto paga in duplice copia ogni volta che viene corrisposta la retribuzione: una copia è per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra è per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore. Questo assicura trasparenza e comprensione reciproca riguardo i dettagli della retribuzione.
La retribuzione del lavoratore domestico secondo il CCNL include: la retribuzione minima contrattuale, eventuali scatti di anzianità, il compenso sostitutivo di vitto e alloggio, e l'eventuale superminimo. Inoltre, nel prospetto paga devono risultare le ore straordinarie, i compensi per festività e le trattenute per oneri previdenziali.
I lavoratori domestici in possesso della certificazione di qualità secondo la norma tecnica UNI 11766:2019 o quelli inquadrati in determinati livelli occupazionali come l'assistenza a persone non autosufficienti ricevono indennità mensili specifiche. Queste indennità sono indicate nelle Tabelle H, I e L del CCNL e possono essere assorbite da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore percepiti dal lavoratore. Le indennità sono condizionate dalla presentazione della certificazione di qualità e dalla durata della validità della stessa.
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