Regolamentazione del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) nel Lavoro Domestico

Secondo il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico specifica le modalità di calcolo e erogazione del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) per i lavoratori domestici, in conformità con la legge del 29 maggio 1982, n. 297. Il T.F.R. viene determinato in base all'ammontare delle retribuzioni annuali, incluse le valutazioni convenzionali di vitto e alloggio, e calcolato dividendolo per 13,5. Le quote annuali accumulate sono incrementate annualmente dell'1,5%, aggiustate mensilmente, e del 75% dell'aumento del costo della vita secondo i dati ISTAT, escludendo la quota dell'anno in corso.

Il datore di lavoro può anticipare il T.F.R., su richiesta del lavoratore e una volta all'anno, fino al 70% del totale maturato. Viene anche specificato il metodo di riproporzionamento del T.F.R. maturato dal 1982 al 1989 per i lavoratori di seconda e terza categoria, così come le indennità di anzianità per i periodi di servizio precedenti al 1982, differenziate in base al regime di convivenza e all'orario di lavoro.

Le indennità di anzianità, calcolate sulla base dell'ultima retribuzione, sono integrate nel T.F.R. e il calcolo considera specifici periodi di servizio con modalità di calcolo dettagliate in base all'epoca di maturazione dell'anzianità e al tipo di contratto di lavoro. Queste disposizioni garantiscono ai lavoratori domestici un adeguato riconoscimento economico al termine del rapporto lavorativo, riflettendo il valore del loro contributo e l'impegno nel corso degli anni.

CCnl

Art.41 Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)

1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.

2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.

3. L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.

4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure:

A. Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore:

1) per l'anzianità maturata anteriormente al 1° maggio 1958:

a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;

2) per l'anzianità maturata dopo il 1° maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:

a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;

3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:

a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità

b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.

B. Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:

1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;

2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d'anzianità;

3) per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;

4) per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d'anzianità. Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell'ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R.

5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.

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Regolamentazione del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) nel Lavoro DomesticoMani di Badante e Assistita
FAQ

Risposte a domande comuni

Come viene determinato il TFR per i lavoratori domestici?
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Il Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori domestici viene determinato secondo la legge 29 maggio 1982, n. 297. Il calcolo si basa sull'ammontare annuale delle retribuzioni percepite dal lavoratore, incluse le parti convenzionali di vitto e alloggio, e il totale viene diviso per 13,5. Le quote annue del TFR sono poi incrementate dell'1,5% annuo più il 75% dell'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, escludendo la quota maturata nell'anno in corso.

È possibile per il lavoratore ottenere un anticipo sul TFR?
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Sì, i lavoratori domestici possono richiedere un anticipo sul TFR una volta all'anno, e i datori di lavoro sono tenuti ad anticipare fino al 70% dell'ammontare maturato fino a quel momento.

Quali sono le disposizioni per il calcolo del TFR per i periodi di servizio antecedenti al 29 maggio 1982?
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Per i periodi di servizio antecedenti al 29 maggio 1982, l'indennità di anzianità è calcolata in modi diversi a seconda del periodo e della categoria di appartenenza del lavoratore (impiegato o operaio, con differenti orari settimanali). Queste indennità variano da 8 a 30 giorni per anno d'anzianità, a seconda del periodo e del tipo di impiego, e sono calcolate sulla base dell'ultima retribuzione e incluse nel TFR.

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