Regolamentazione Oraria e Condizioni di Lavoro nel Settore Domestico
L'articolo 14 del CCNL per il settore domestico stabilisce le norme relative alla durata dell'orario di lavoro, differenziando tra lavoratori conviventi e non. I conviventi possono avere un massimo di 54 ore settimanali, suddivise in 10 ore giornaliere non consecutive, mentre i non conviventi hanno un limite di 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Per determinate categorie, come i lavoratori conviventi nei livelli C e B o studenti, è prevista una flessibilità con un massimo di 30 ore settimanali e variazioni negli orari. L'articolo tratta anche delle pause obbligatorie, delle modalità di retribuzione per le ore notturne e straordinarie, oltre che delle condizioni per il pasto e il riposo. Inoltre, viene delineata la possibilità per i datori di lavoro di assumere personale aggiuntivo per coprire le ore di riposo dei lavoratori principali, con specifiche disposizioni retributive. Tutte queste regolamentazioni mirano a garantire un equilibrio tra le necessità lavorative e il benessere dei lavoratori domestici, ponendo le basi per un ambiente di lavoro giusto e rispettoso delle esigenze individuali.
Art.14 Orario di lavoro
1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
a) 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
b) 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato nell’atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all’interno della tipologia di articolazione dell’orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall’ art. 15.3. L’assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell’ambito delle articolazioni orarie individuate nello stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell’orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.
4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche.È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
5. La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.
6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 10 e 11, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall’art. 15.
7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.
9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell’assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della tabella“G” e della tabella “F” inerente le indennità di vitto e alloggio di cui all’art. 36, qualora spettanti.
Risposte a domande comuni
Respuestas a preguntas comunes
Frequently asked questions
Secondo l'articolo del CCNL domestico, la durata normale dell'orario di lavoro per i lavoratori conviventi è di massimo 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali. Per i lavoratori non conviventi, è previsto un massimo di 8 ore giornaliere, distribuite su 5 o 6 giorni, per un totale di 40 ore settimanali.
I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, così come gli studenti tra i 16 e i 40 anni che frequentano corsi di studio riconosciuti, possono essere assunti con un regime di orario di lavoro fino a 30 ore settimanali. Questo orario può essere articolato interamente nelle fasce orarie tra le 6.00 e le 14.00, tra le 14.00 e le 22.00, o distribuito in non più di tre giorni a settimana per un massimo di 10 ore al giorno non consecutive. La loro retribuzione sarà quella prevista dalla tabella B del contratto, indipendentemente dalle ore lavorate, fino al massimo delle 30 ore settimanali.
Il lavoro notturno, definito come quello svolto tra le 22.00 e le 6.00, è soggetto a una maggiorazione del 20% della retribuzione se ordinario, e conforme alle disposizioni dell'art. 15 se straordinario. Per i lavoratori tenuti a prestazioni continuative di almeno 6 ore giornaliere, è prevista la fruizione del pasto o, in alternativa, un'indennità pari al valore convenzionale del pasto. Il tempo dedicato al pasto è concordato tra le parti e non retribuito.
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