Diritto al Congedo Matrimoniale Retribuito
Questo articolo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro stabilisce il diritto dei lavoratori a un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni. In aggiunta, per i lavoratori che beneficiano di vitto e alloggio, è previsto un compenso sostitutivo qualora non usufruiscano di tali benefici durante il periodo di congedo.
La retribuzione del congedo viene erogata dietro presentazione della documentazione comprovante il matrimonio. Interessante è la flessibilità offerta ai lavoratori, i quali possono decidere di usufruire del congedo anche in un momento diverso dalla data del matrimonio, purché entro un anno da essa e a condizione che il matrimonio avvenga durante il rapporto di lavoro in corso.
Non vi è diritto a indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione del congedo per dimissioni. Questa disposizione mira a supportare i lavoratori nei momenti significativi della vita personale, garantendo supporto e flessibilità.
Art.24 Matrimonio
1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.
4. Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e sempreché il matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva.


Risposte a domande comuni
Respuestas a preguntas comunes
Frequently asked questions
Al lavoratore spetta un congedo retribuito di 15 giorni di calendario in occasione del proprio matrimonio.
Se il lavoratore che usufruisce di vitto e alloggio si sposa, gli spetta un compenso sostitutivo convenzionale per il periodo del congedo matrimoniale, nel caso in cui non usufruisca di vitto e alloggio durante tale periodo.
Il lavoratore può scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché ciò avvenga entro un anno dalla data delle nozze e a condizione che il matrimonio sia stato contratto durante il rapporto di lavoro in corso. La retribuzione del congedo sarà corrisposta alla presentazione della documentazione che comprovi l'avvenuto matrimonio. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni non dà diritto al lavoratore di ricevere l'indennità sostitutiva.
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