Dinamiche e Regolamentazioni del Lavoro Ripartito nel CCNL

L'Articolo 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) introduce e disciplina la figura del lavoro ripartito nel settore domestico, una modalità di impiego che consente a due lavoratori di condividere le responsabilità di un'unica posizione lavorativa. Questa disposizione consente una maggiore flessibilità lavorativa, mantenendo al contempo un solido legame di solidarietà tra i co-obbligati.

Il contratto di lavoro ripartito deve essere formalizzato per iscritto, delineando in modo chiaro il trattamento economico e normativo attribuito a ciascuno dei lavoratori, nonché la ripartizione temporale del lavoro. I due lavoratori, mantenendo un vincolo di responsabilità congiunta, possono autonomamente organizzare la loro collaborazione e orari, con la possibilità di sostituirsi a vicenda secondo necessità.

Questo articolo pone inoltre limitazioni alle sostituzioni esterne, enfatizzando che in caso di dimissioni o licenziamento di uno dei co-obbligati, il contratto potrebbe terminare, a meno che non si raggiunga una nuova intesa. Tuttavia, la flessibilità è garantita: i lavoratori possono adattare l'accordo in base alle esigenze del momento, trasformando il contratto ripartito in un normale rapporto di lavoro subordinato, se necessario, previo accordo tra le parti.

Queste regole mirano a garantire che il lavoro ripartito sia gestito in modo equo e flessibile, offrendo una soluzione innovativa che rispetta le esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori nel contesto familiare e domestico.

CCnl

Art.8 Lavoro ripartito

1. E’ consentita, nel rispetto del regolamento allegato al presente contratto, l’assunzione di due lavoratori che assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa.

2. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.

3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.

4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro; nel qual caso il rischio dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all’altro obbligato. Il trattamento economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.

5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.

6. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell’altro prestatore di lavoro, quest’ultimo si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c.. Analogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l’assenza di intesa fra le parti comporterà l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.

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Dinamiche e Regolamentazioni del Lavoro Ripartito nel CCNLMani di Badante e Assistita
FAQ

Risposte a domande comuni

Cosa significa l'assunzione di due lavoratori che assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa nel contesto di questo articolo del CCNL domestico?
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L'assunzione di due lavoratori che assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa significa che due persone vengono assunte per svolgere insieme un unico compito o un insieme di compiti lavorativi. Questo implica che entrambi i lavoratori sono responsabili collettivamente (e individualmente) per il completo adempimento delle responsabilità lavorative assegnate. Questo tipo di accordo è formalizzato per garantire che le responsabilità lavorative siano coperte in modo efficace, consentendo al contempo flessibilità nel loro svolgimento.

Quali sono le regole relative alla sostituzione e alla modifica degli orari di lavoro tra i due lavoratori coobbligati?
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I due lavoratori hanno la facoltà di sostituirsi a vicenda e di modificare consensualmente la collocazione temporale dei loro orari di lavoro in qualsiasi momento. Tuttavia, se uno dei due non può svolgere il proprio lavoro per determinati motivi, l'altro lavoratore diventa responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa. Le modifiche agli orari e le sostituzioni devono essere concordate tra i lavoratori, ma il rischio relativo all'impossibilità di prestare il lavoro a causa di problemi di uno dei due è a carico dell'altro lavoratore.

Cosa succede in caso di dimissioni o licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati?
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Se uno dei lavoratori coobbligati si dimette o viene licenziato, il vincolo contrattuale tra il datore di lavoro e entrambi i lavoratori viene generalmente considerato estinto, a meno che non vi sia un accordo diverso. Se l'altro lavoratore è disposto a continuare a svolgere l'obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente, e ciò viene accettato dal datore di lavoro, allora il contratto di lavoro ripartito può essere trasformato in un normale contratto di lavoro subordinato. Inoltre, il lavoratore rimanente ha la facoltà di proporre un'altra persona per assumere insieme l'obbligazione lavorativa, previo consenso del datore di lavoro. Se non si raggiunge un'intesa, il vincolo contrattuale si estingue completamente.

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