Articolo

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Vitto e alloggio

L’ambiente di lavoro non deve recare pregiudizio all’integrità fisica e morale del lavoratore, il vitto dovuto deve assicurargli una nutrizione adeguata per qualità e quantità.


Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo al fine di salvaguardarne la dignità e la
riservatezza.

I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella G allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente.


Vitto e alloggio

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