L’ambiente di lavoro non deve recare pregiudizio all’integrità fisica e morale del lavoratore, il vitto dovuto deve assicurargli una nutrizione adeguata per qualità e quantità.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo al fine di salvaguardarne la dignità e la
riservatezza.
I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella G allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente.