Tutto sul Contratto Nazionale per Lavoro Domestico: Guida per Colf e Badanti

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico (CCNL) è fondamentale per chi presta servizi nel settore domestico.

Frutto dell'accordo tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, il CCNL definisce le linee guida che modellano i rapporti lavorativi, assicurando una chiara delineazione di diritti e doveri sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

Esplora le disposizioni cruciali del CCNL e comprendi come queste possano incidere sulla tua esperienza lavorativa nel settore domestico.

Questo contratto è scaduto a 2010, la versione più recente è presente nel sito della Federazione italiana dei lavoratori del commercio turismo servizi (FILCAMS).

TITOLO 1

Generalità e relazioni sindacali

Generalità e relazioni sindacali

Leggi i tuoi  diritti e doveri

Articolo

1

Sfera di applicazione

Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutti i lavoratori addetti al funzionamento della vita familiare; è ammessa la contrattazione di 2° livello in sede territoriale.

Articolo

2

Osservatorio nazionale

Osservatorio nazionale

Le parti, nella consapevolezza dell’importanza delle relazioni sindacali ed al fine di individuare scelte tese alla soluzione dei problemi economici, sociali e dell’occupazione, convengono, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, di costituire l’Osservatorio nazionale i cui componenti sono le parti stipulanti.


L’Osservatorio nazionale dovrà:

  1. potenziare, verificare e vigilare sulla sicurezza del lavoro;
  2. studiare progetti tesi alla valorizzazione professionale delle risorse umane tramite la formazione e
    riqualificazione del personale;
  3. fornire linee di indirizzo per la contrattazione di 2° livello;
  4. fornire interpretazioni delle norme contrattuali;
  5. fornire pareri sull’applicazione del presente contratto.

Presso l’Osservatorio è costituita una Commissione nazionale paritetica composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da uguale numero di rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro.


La Commissione ha il compito di esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, facenti capo alle organizzazioni nazionali che hanno stipulato il presente contratto.

Articolo

3

Ente Bilaterale

Ente Bilaterale

Entro 2 mesi dalla firma del presente contratto le parti contraenti procederanno alla costituzione dell’Ente bilaterale, denominato EBILCOBA.


I compiti dell’Ente sono i seguenti:

  1. contrattazione e vertenzialità
  2. formazione professionale
  3. costituzione dell’Osservatorio di cui all’articolo precedente
  4. gestione della cassa per l’assistenza della malattia e prestazioni accessorie
  5. tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno con successivi accordi nell’ambito del concetto di
    bilateralità.

L’ente gestirà vari fondi. In via prioritaria si indicano i
seguenti:

  • fondo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
  • fondo per la formazione professionale;
  • fondo integrativo del credito;
  • tutti gli altri fondi che si riterrà opportuno promuovere.

Ai fini dell’esplicazione dell’attività dell’ ente e dei vari fondi, finalizzati alla prestazioni e servizi ai lavoratori e datori di lavoro, si concorda che datori di lavoro e lavoratori verseranno all’Ente trimestralmente una quota nella misura oraria di € 0,03.


Tale contributo sarà così ripartito :

  • Lo 0,01 a carico dei lavoratori;
  • L’ 0,02 a carico dei datori di lavoro;I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti.

L’ importo complessivo sarà versato all’ Inps secondo le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra EBILCOBA ed INPS.

Articolo

4

Trattenute sindacali

Trattenute sindacali

I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta.

Detta quota sarà commisurata ad un ammontare pari all’ 1% della retribuzione netta di fatto, salvo diversa comunicazione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

TITOLO 2

Classificazione dei lavoratori - Mansioni

Classificazione dei lavoratori - Mansioni

Articolo

5

Categorie dei lavoratori

Categorie dei lavoratori

I prestatori di lavoro si suddividono in quattro categorie:

Lavoratori Domestici Prima Categoria Super

Appartengono a questa categoria i lavoratori in possesso di attestati professionali o diplomi specifici riconosciuti. (puericultore diplomato, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico diplomato, e istitutore diplomato) con piena autonomia decisionale.

Lavoratori Domestici Prima categoria

Appartengono a questa categoria lavoratori che in piena autonomia presiedono all’andamento della casa o che svolgano mansioni qualificate con elevata competenza (governante, capo-cuoco, maggiordomo, assistente ai malati, assistente agli anziani,assistente ai portatori di handicap e assistente all’infanzia).

Lavoratori Domestici Seconda categoria

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono mansioni inerenti all’andamento della casa con capacità e conoscenze tecniche acquisite (assistente a persone anche non autosufficienti, ,assistente ai malati, cameriere, cuoco, autista e custode) senza autonomia decisionale.


Lavoratori Domestici Terza categoria

Appartengono a questa categoria i lavoratori generici (assistente a persone autosufficienti,bambini ed anziani,addetti, alle pulizie, addetto al giardinaggio ordinario, addetto agli animali ecc.).

Articolo

6

Mansioni plurime

Mansioni plurime

Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente ed al relativo trattamento retributivo.

Articolo

7

Passaggio dalla terza alla seconda categoria

Passaggio dalla terza alla seconda categoria

Il passaggio dalla terza alla seconda categoria sarà disciplinato in sede di contrattazione di 2° livello.

TITOLO 3

Costituzione del rapporto di lavoro

Costituzione del rapporto di lavoro

Articolo

8

Costituzione del rapporto di lavoro

Costituzione del rapporto di lavoro

L’assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento e dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:

  • data di assunzione;
  • durata del periodo di prova;
  • qualifica del lavoratore e anzianità nella qualifica;
  • retribuzione;
  • orario di lavoro, mensile, settimanale e giornaliero;
  • la durata dell’orario di lavoro e la sua distribuzione;
  • la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi;
  • i periodi concordati per il godimento delle ferie annuali;
  • ’indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
  • l’eventuale convivenza, totale o parziale;
  • l’eventuale tenuta di lavoro, posta comunque a carico del datore di lavoro.

Articolo

9

Periodo di prova

Periodo di prova

Il periodo di prova, regolarmente retribuito, non potrà superare:

  • i 45 giorni di lavoro effettivo per la categoria 1° super ,
  • i 30 giorni per la 1°,
  • i 15 giorni per la 2° e
  • gli 8 giorni per la 3°.

Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto da ambo le parti in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 5 giorni.

Per le categorie 1° super e 1° il lavoratore è tenuto a dare, durante il periodo di prova, almeno 8 giorni di preavviso vista la particolarità delle mansioni a lui delegate.

Scaduto il periodo di prova, senza che sia stata data disdetta, il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato ed il periodo di prova va computato a tutti gli effetti.

Articolo

10

Documentazione

Documentazione

All’atto dell’assunzione il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro i seguenti documenti:

  • a) eventuale attestazione di servizio;
  • b) la tessera sanitaria o altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle vigenti norme di legge (ove la qualifica lo richieda);
  • c) un documento di riconoscimento non scaduto;
  • d) eventuali diplomi o attestati professionali specifici;
  • e) certificato penale;
  • f) codice fiscale;
  • g) per i lavoratori stranieri le documentazioni richieste dalla legge.

In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta.

Articolo

11

Contratti a tempo determinato

Contratti a tempo determinato

Ai contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal d. lgs. 6.9.2001 n. 368; l’eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2° livello.

Articolo

12

Tutela dei lavoratori adolescenti

Tutela dei lavoratori adolescenti

Nei servizi familiari è ammessa l’assunzione di minori con più di 16 anni.

La materia è regolamentata ai sensi della legge 17/10/1967 n. 977 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo

13

Discontinue prestazioni assistenziali durante l'attesa notturna

Discontinue prestazioni assistenziali durante l'attesa notturna

Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all’infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E

Qualora la durata della prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, fermo restando l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.

Nella lettera d’assunzione devono essere indicate l’ora di inizio e quella di cessazione dell’assistenza ed il suo carattere di prestazione discontinua.

Articolo

14

Prestazioni esclusivamente d'attesa

Prestazioni esclusivamente d'attesa

Il lavoratore assunto per garantire la presenza notturna verrà retribuito come previsto dalla Tabella F.

Qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 7.00, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno.

Qualora venissero richiesti al lavoratore interventi diversi dalla presenza, questi non saranno considerati lavoro straordinario, bensì retribuiti aggiuntivamente in base alla tabella E, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.

Articolo

15

Riposo settimanale

Riposo settimanale

Il riposo settimanale è di 36 ore: deve essere goduto per 24 ore preferibilmente di domenica( i lavoratori di altra religione possono contrattare un diverso giorno di riposo.

In tal caso il lavoro svolto di domenica non dà diritto alla maggiorazione domenicale che verrà però corrisposta nel caso in cui dovesse lavorare nel giorno concordato di riposo) mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti,nel quale il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero.


Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.


Il riposo settimanale domenicale o concordato in caso di lavoratori di altra religione è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per motivi occasionali ed inderogabili sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente successiva e le ore lavorate verranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.

TITOLO 4

Orario di lavoro - Festività - Ferie - Permessi

Orario di lavoro - Festività - Ferie - Permessi

Articolo

16

Orario di lavoro

Orario di lavoro

La durata dell’ orario di lavoro è quello liberamente concordato dalle parti e comunque sino ad un massimo di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi consistenti in 10 ore giornaliere non consecutive.

Per i lavoratori non conviventi l’orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali distribuito in 5 o 6 giorni. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’ arco della stessa giornata ed ad un risposo intermedio retribuito nelle ore pomeridiane normalmente non inferiore a due ore.

E’ consentito il recupero consensuale ed a regime normale di eventuale ore non lavoratein ragione di non più di 2 ore giornaliere.

Le cure della persona e delle cose personali saranno effettuate dal lavoratore fuori dell’orario di lavoro.

Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in ifetto,un’indennità pari al suo valore convenzionale.

Il tempo necessario alla fruizione del pasto,in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non viene computato nell’orario di lavoro.


E’ considerato lavoro ordinario notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 ed è compensato con una maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto.

Articolo

17

Lavoro straordinario

Lavoro straordinario

Il lavoratore, chiamato a prestare servizio oltre l’orario stabilito, ha diritto al pagamento delle ore straordinarie prestate con le seguenti maggiorazioni:

  • del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22,00;
  • del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6,00;
  • del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nel successivo art.18.

Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno 48 ore di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari impreviste esigenze.

In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno o diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso.

Articolo

18

Festività

Festività

Le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno del riposo festivo sono le seguenti: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Santo Patrono.

In tali giornate sarà osservato il completo riposo.

In caso di coincidenza della festa del S. Patrono con una delle festività sopra elencate, il giorno di riposo è spostato ad altra data .

Nel caso che una delle festività coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori, essi hanno diritto, in aggiunta al normale trattamento economico, ad un importo pari ad una giornata di retribuzione globale.

In luogo di detto trattamento economico aggiuntivo, su richiesta del lavoratore, è consentito il recupero della festività non goduta.


Ove sia richiesta la prestazione lavorativa durante le predette giornate è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.


Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 sono retribuite in base all’orario che il lavoratore avrebbe normalmente prestato in detta giornata.

Articolo

19

Ferie

Ferie

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 26 giorni. Le ferie non potranno essere divise in più di due periodi l’anno e comunque concordati tra le parti.


Durante il periodo di assenza per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che avrebbe percepito se avesse prestato servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e generalmente deve essere fruito da giugno a settembre.


Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso né durante il periodo di malattia o di infortunio o maternità.


Al lavoratore cui competono vitto e alloggio spetta per il periodo delle ferie il compenso sostitutivo convenzionale.

In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato.


Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, la frazione di anno è calcolata in dodicesimi.


Nel calcolo delle ferie non sono comprese quelle concesse dal datore di lavoro a causa di propri impedimenti.

Articolo

20

Assenze e permessi

Assenze e permessi

Le assenze per motivi di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicate al datore di lavoro e comunque non oltre le 24 ore dall’evento ostativo.


Le assenze per malattia o infortunio debbono essere comprovate da relativo certificato medico, indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro, da spedire al datore di lavoro entro due giorni dall’evento; all’uopo fa fede il timbro postale di partenza.

I lavoratori conviventi non sono tenuti all’invio della suddetta documentazione tranne il caso in cui la malattia sopravvenga durante le ferie o comunque al di fuori del posto di lavoro. Le assenze non giustificate entro il terzo giorno, salve le cause di forza maggiore, si interpretano come dimissioni del lavoratore.

I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per un massimo di 16 ore annue.

Per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ridotto le ore di permesso saranno riproporzionate in ragione delle ore effettivamente prestate. Il lavoratore, del quale sia morto un familiare convivente o un parente entro il secondo grado, ha diritto ad un permesso retribuito pari a tre giorni lavorativi.


Al lavoratore uomo spettano due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio.

Al lavoratore che, superato il limite di cui al comma 1, ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.

I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 18 mesi, possono usufruire di un monte annuo di 40 ore di permessi retribuiti, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per lavoratori domestici.

Articolo

21

Permessi sindacali

Permessi sindacali

I componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali delle associazioni sindacali firmatarie del presente contratto, secondo quanto attestato dall’associazione sindacale di appartenenza, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organi suddetti,nella misura di sei giorni lavorativi nell’anno.

I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro di regola tre giorni prima dellariunione, corredando la richiesta di permesso con la convocazione da parte delle organizzazioni predette.

Articolo

22

Diritto allo studio

Diritto allo studio

Senza pregiudizio per la funzionalità delle attività familiari, il datore di lavoro favorisce la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o specifico professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro.

Non sono retribuite le ore di lavoro non prestate per tali motivi; le ore relative agli esami annuali, sono retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi, se ricadenti nell’orario giornaliero

Articolo

23

Matrimonio

Matrimonio

In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.

Durante detto periodo al lavoratore spetta la stessa retribuzione che avrebbe percepito in normale servizio.

Al lavoratore cui competono vitto e alloggio spetta il compenso sostitutivo convenzionale.

La retribuzione è corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio.

Articolo

24

Banca ore

Banca ore

In sede di contrattazione di 2° livello, possono essere individuate le modalità di costituzione e di funzionamento di una banca-ore per ogni lavoratore. In questa banca-ore, si possono far affluire le ore corrispondenti alle assenze non regolamentate dal lavoro, ai fini della compensazione con quelle di lavoro effettivamente svolto che eccedono l’orario giornaliero contrattualmente stabilito. Questo prevede la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni.

La compensazione dovrà essere realizzata entro 1 anno dall’inizio dell’accumulo delle ore. Trascorso tale periodo, al lavoratore verrà liquidato l’importo corrispondente alle ore lavorative ancora non compensate.

L’applicazione delle modalità di cui sopra è subordinata.

Articolo

25

Tutela delle lavoratrici madri

Tutela delle lavoratrici madri

Si applicano le norme di legge vigente. In particolare è vietato adibire al lavoro le donne:

  • a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa;
  • b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
  • c) durante i tre mesi dopo il parto.

Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corsodel rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.

Dall’inizio della gravidanza e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro non sono ritenutevalide le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice se non ratificate dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente.

TITOLO 5

Trattamento di malattia

Trattamento di malattia

Articolo

26

Malattia

Malattia

Superato il periodo di prova, la conservazione del posto, in caso di malattia, viene garantita fino al quarantacinquesimo giorno di calendario, salva l’eventuale maggiore durata stabilita nel contratto individuale.

Il periodo relativo alla conservazione del posto di lavoro è da considerarsi nell’anno civile (1 gen.- 31 dic.).

Ai lavoratori assenti per malattia, il datore di lavoro corrisponderà le seguenti indennità:

  • Per i primi 3 giorni: 50% della retribuzione globale di fatto.
  • Dal 4° giorno sino al 10° giorno: 100% della retribuzione globale di fatto.
  • Dal 11° giorno al 20° giorno: 50% della retribuzione globale di fatto.

Le indennità vengono corrisposte escludendo la giornata di riposo settimanale e includendo la quota vitto ed alloggio, nel caso in cui il lavoratore non risieda presso il domicilio del datore di lavoro.

Per i primi tre giorni di malattia, l’indennità è a carico del datore di lavoro; per il restante periodo provvede l’Ebilcoba, sempre che i datori di lavoro abbiano versato all’ Ente almeno 12 mesi di contributi. I contributi versati sono considerati acquisiti e saranno valutati per il pagamento dell’indennità di malattia, anche se sono stati versati per un lavoratore diverso da quello attualmente dipendente che ha diritto all'indennità.

Le assenze per malattia devono essere giustificate secondo quanto previsto dall’art. 20, co. 2.

La malattia avvenuta in periodo di prova o di preavviso non sospende la decorrenza. Lo stesso vale per la malattia insorta durante il periodo di ferie.

Articolo

27

Infortunio

Infortunio

In caso di infortunio, al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per almeno 45 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell’anno civile intendendosi per tale periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro, spettano le prestazioni di legge erogate dall’Istituto nazionale infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare
gli infortuni nei seguenti termini:

  • entro le 24 ore,in caso di morte.
  • entro 2 giorni dall’accertamento per quelli con prognosi
    superiore a tre giorni.
  • entro 6 giorni per quelli con prognosi inferiore ai tre giorni.

La denuncia deve essere redatta sull’apposito modulo distribuito dall’INAIL e corredata dal certificato medico.


Altra denuncia deve essere rimessa entro 2 giorni dall’evento all’autorità di pubblica sicurezza.


Poiché le prestazioni economiche dell’INAIL hanno inizio a partire dal quarto giorno, il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale per i primi quattro giorni, comprensivi di quello in cui l’infortunio è avvenuto.

Articolo

28

Gravidanza, puerperio e assistenza ai portatori di handicap

Gravidanza, puerperio e assistenza ai portatori di handicap

Per il trattamento d’assistenza in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, così come per i portatori di handicap.

TITOLO 6

Trattamento economico

Trattamento economico

Articolo

36

Trattamento di fine rapporto

Trattamento di fine rapporto

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato a norma di legge sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5.

Le quote annue accantonate saranno incrementate a norma dell’art.1, co. 4,della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell’1,5% annuo,mensilmente ricalcolabile, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.

I datori di lavoro anticipano, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta nel corso del rapporto, il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato.

L’ammontare del t.f.r. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va calcolato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e nella terza categoria.

Per i periodi di servizio antecedenti al 29 maggio 1982 le quote di accantonamento sono determinate in base ai seguenti criteri:

  • A) Per il rapporto a servizio intero del lavoratore convivente o non convivente con l’anzianità maturata anteriormente il 1 maggio 1958 8 giorni per ogni anno di anzianità. Per l’anzianità maturata dopo il 1° maggio 1958 15 giorni per ogni anno di anzianità.Per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28maggio 1982 20 giorni per ogni anno di anzianità.
  • B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali,l’indennità di anzianità è la seguente:

    1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974 8 giorni per ogni anno di anzianità;

    2) per l’anzianità maturata dal 22.5.74 al 31.12.78: 10 giorni per ogni anno di anzianità;

    3) per l’anzianità maturata dal 31.1 .78 al 31.12.79: 15 giorni per ogni anno di anzianità;

    4) per l’anzianità maturata dal 31.12.79 al 29.05.82: 20 giorni per ogni anno di anzianità

Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28 maggio 1982 saranno calcolate sulla base dell’ultima retribuzione e accantonate, e subiranno un incremento.

Ai fini del computo del t.f.r., come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’importo della retribuzione media mensile.

Per il solo t.f.r. tale importo deve essere maggiorato del rateo della tredicesima mensilità.

Articolo

37

Morte del lavoratore – Corresponsione delle indennità

Morte del lavoratore – Corresponsione delle indennità

In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso, dianzianità e t.f.r. sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Articolo

38

Previdenza integrativa

Previdenza integrativa

Le parti firmatarie del presente CCNL valuteranno l’opportunità di istituire forme di previdenza integrativa che verranno promosse dall’Ente bilaterale, che provvederà a stipulare apposita convenzione con primaria e affidabile compagnia d’assicurazione.

La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quelli a tempo parziale.

Il fondo all’uopo costituito o da costituire a cura delle predetta compagnia sarà basato, per ciascun lavoratore volontariamente iscritto, sui seguenti elementi: 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del lavoratore; 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del datore di lavoro; una quota del t.f.r. a partire dal momento d’iscrizione al fondo pari al 50 % , salvo per i lavoratori, la cui prima occupazione è iniziata dopo il 28/4/2003, per i quali è prevista l’integrale destinazione del t.f.r.; una quota, non utile ai fini pensionistici, da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, pari a euro 15,49, di cui euro 11,88 a carico del datore di lavoro ed euro 3,61 a carico del lavoratore.

TITOLO 7

Trattamento di fine rapporto - Previdenza integrativa

Trattamento di fine rapporto - Previdenza integrativa

Articolo

39

Sanzioni disciplinari

Sanzioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari sono punite, a seconda della gravità, con i provvedimenti seguenti:

  • rimprovero verbale
  • censura scritta
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di gg. 3
  • licenziamento.

Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lieve mancanza ai propri doveri.


La censura può essere comminata in caso di recidiva di lievi mancanze.

La sospensione può essere inflitta nelle mancanze che hanno comportato danni alle cose o nocumento alle funzionalità delle attività familiari.

Il licenziamento può essere comminato per giustificato motivo soggettivo od oggettivo con il rispetto dei termini di preavviso di cui
all’art. 35.


In caso di mancanze gravi compresa l’ubriachezza in servizio, che pregiudichino la prosecuzione del rapporto fiduciario, il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco.
Il licenziamento non libera il lavoratore da eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso.


Tutti i provvedimenti disciplinari si applicano nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970.

Articolo

40

Trasferte e Trasferimenti

Trasferte e Trasferimenti

Il lavoratore convivente, su richiesta del datore di lavoro, deve recarsi in trasferta o seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura è addetto, in soggiorni temporanei o in residenze secondarie ed avrà diritto anche in trasferta ai riposi settimanali.


Al lavoratore in trasferta, qualora l’obbligo di trasferta non sia stato contrattualmente previsto al momento dell’assunzione, dovranno essere rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute ed inoltre gli verrà corrisposta una diaria giornaliera pari al 10 % della retribuzione minima giornaliera.


In caso di trasferimento del datore di lavoro in altro comune il lavoratore dovrà essere preavvisato almeno 15 giorni prima.

Al lavoratore che accetta il trasferimento sarà dovuto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti personali, salvo che vi provveda a proprie spese il datore di lavoro.

Articolo

41

Decorrenza e durata

Decorrenza e durata

Il presente contratto, sostitutivo del precedente in data 19.7.2006, scaduto il 31.12.2007, scadrà il 20.5.2010, ferma restando la possibilità di modifiche, a richiesta delle parti a decorrere dall’1.1.2009.