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Tutela delle lavoratrici madri

Si applicano le norme di legge vigente. In particolare è vietato adibire al lavoro le donne:

  • a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa;
  • b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
  • c) durante i tre mesi dopo il parto.

Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corsodel rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.

Dall’inizio della gravidanza e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro non sono ritenutevalide le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice se non ratificate dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente.

Tutela delle lavoratrici madri

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