In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato a norma di legge sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5.
Le quote annue accantonate saranno incrementate a norma dell’art.1, co. 4,della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell’1,5% annuo,mensilmente ricalcolabile, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.
I datori di lavoro anticipano, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta nel corso del rapporto, il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato.
L’ammontare del t.f.r. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va calcolato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e nella terza categoria.
Per i periodi di servizio antecedenti al 29 maggio 1982 le quote di accantonamento sono determinate in base ai seguenti criteri:
Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28 maggio 1982 saranno calcolate sulla base dell’ultima retribuzione e accantonate, e subiranno un incremento.
Ai fini del computo del t.f.r., come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’importo della retribuzione media mensile.
Per il solo t.f.r. tale importo deve essere maggiorato del rateo della tredicesima mensilità.