Articolo

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Trattamento di fine rapporto

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato a norma di legge sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5.

Le quote annue accantonate saranno incrementate a norma dell’art.1, co. 4,della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell’1,5% annuo,mensilmente ricalcolabile, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.

I datori di lavoro anticipano, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta nel corso del rapporto, il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato.

L’ammontare del t.f.r. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va calcolato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e nella terza categoria.

Per i periodi di servizio antecedenti al 29 maggio 1982 le quote di accantonamento sono determinate in base ai seguenti criteri:

  • A) Per il rapporto a servizio intero del lavoratore convivente o non convivente con l’anzianità maturata anteriormente il 1 maggio 1958 8 giorni per ogni anno di anzianità. Per l’anzianità maturata dopo il 1° maggio 1958 15 giorni per ogni anno di anzianità.Per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28maggio 1982 20 giorni per ogni anno di anzianità.
  • B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali,l’indennità di anzianità è la seguente:

    1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974 8 giorni per ogni anno di anzianità;

    2) per l’anzianità maturata dal 22.5.74 al 31.12.78: 10 giorni per ogni anno di anzianità;

    3) per l’anzianità maturata dal 31.1 .78 al 31.12.79: 15 giorni per ogni anno di anzianità;

    4) per l’anzianità maturata dal 31.12.79 al 29.05.82: 20 giorni per ogni anno di anzianità

Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28 maggio 1982 saranno calcolate sulla base dell’ultima retribuzione e accantonate, e subiranno un incremento.

Ai fini del computo del t.f.r., come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’importo della retribuzione media mensile.

Per il solo t.f.r. tale importo deve essere maggiorato del rateo della tredicesima mensilità.

Trattamento di fine rapporto

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