Articolo

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Previdenza integrativa

Le parti firmatarie del presente CCNL valuteranno l’opportunità di istituire forme di previdenza integrativa che verranno promosse dall’Ente bilaterale, che provvederà a stipulare apposita convenzione con primaria e affidabile compagnia d’assicurazione.

La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quelli a tempo parziale.

Il fondo all’uopo costituito o da costituire a cura delle predetta compagnia sarà basato, per ciascun lavoratore volontariamente iscritto, sui seguenti elementi: 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del lavoratore; 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del datore di lavoro; una quota del t.f.r. a partire dal momento d’iscrizione al fondo pari al 50 % , salvo per i lavoratori, la cui prima occupazione è iniziata dopo il 28/4/2003, per i quali è prevista l’integrale destinazione del t.f.r.; una quota, non utile ai fini pensionistici, da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, pari a euro 15,49, di cui euro 11,88 a carico del datore di lavoro ed euro 3,61 a carico del lavoratore.

Previdenza integrativa

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