Articolo

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Periodo di prova

Il periodo di prova, regolarmente retribuito, non potrà superare:

  • i 45 giorni di lavoro effettivo per la categoria 1° super ,
  • i 30 giorni per la 1°,
  • i 15 giorni per la 2° e
  • gli 8 giorni per la 3°.

Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto da ambo le parti in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 5 giorni.

Per le categorie 1° super e 1° il lavoratore è tenuto a dare, durante il periodo di prova, almeno 8 giorni di preavviso vista la particolarità delle mansioni a lui delegate.

Scaduto il periodo di prova, senza che sia stata data disdetta, il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato ed il periodo di prova va computato a tutti gli effetti.

Periodo di prova

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