Articolo

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Cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro si estingue con la morte anche di un solo contraente.

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto di lavoro con l’osservanza del preavviso nei termini seguenti:

  • fino a 5 anni di anzianitĂ  presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
  • oltre i 5 anni di anzianitĂ  presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.

I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.

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Per il rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali, il preavviso è:

  • fino a due anni di anzianitĂ : 8 giorni di calendario;
  • oltre i due anni di anzianitĂ : 15 giorni di calendario.

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Per i custodi di ville ed altri dipendenti che usufruiscano con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, e di 60 giorni di calendario per anzianità superiore; alla scadenza del preavviso, l’alloggio deve essere rilasciato libero da persone e da cose non appartenenti al datore di lavoro.

I suddetti termini saranno ridotti del 50 % in caso di dimissioni da parte del lavoratore. Nel caso di mancato preavviso, è dovuta dalla parte recedente un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

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In caso di morte del datore di lavoro i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso

Cessazione del rapporto di lavoro

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