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Banca ore

In sede di contrattazione di 2° livello, possono essere individuate le modalità di costituzione e di funzionamento di una banca-ore per ogni lavoratore. In questa banca-ore, si possono far affluire le ore corrispondenti alle assenze non regolamentate dal lavoro, ai fini della compensazione con quelle di lavoro effettivamente svolto che eccedono l’orario giornaliero contrattualmente stabilito. Questo prevede la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni.

La compensazione dovrà essere realizzata entro 1 anno dall’inizio dell’accumulo delle ore. Trascorso tale periodo, al lavoratore verrà liquidato l’importo corrispondente alle ore lavorative ancora non compensate.

L’applicazione delle modalità di cui sopra è subordinata.

Banca ore

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