Permessi Retribuiti e Non Retribuiti nel CCNL

L'articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) affronta il tema dei permessi per i lavoratori, garantendo diritti fondamentali in diverse situazioni. I dipendenti hanno diritto a permessi individuali retribuiti per visite mediche, rinnovo del permesso di soggiorno e pratiche di ricongiungimento familiare, anche se parzialmente coincidenti con l'orario di lavoro. La quantità di ore varia in base alla convivenza e all'orario di lavoro settimanale.

Inoltre, viene prevista la possibilità di fruire di permessi non retribuiti previo accordo tra le parti. Il lavoratore che si trova in situazioni di comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi.

Sono riconosciuti anche permessi retribuiti e congedo facoltativo al lavoratore padre in caso di nascita di un figlio, seguendo le disposizioni della normativa vigente. Il CCNL prevede la concessione di permessi di breve durata non retribuiti per giustificati motivi, mentre specifica che in caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio. L'articolo 19 si configura come una tutela completa dei diritti dei lavoratori in situazioni specifiche.

CCnl

Art.19 Permessi

1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l'effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro. I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:

- lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 14, comma 2;

- lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue. Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario di lavoro prestato.

2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.

3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.

4. Al lavoratore padre spettano le giornate di permesso retribuito e di congedo facoltativo in caso di nascita di un figlio, nella misura prevista dalla normativa vigente.

5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.

6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio.

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Permessi Retribuiti e Non Retribuiti nel CCNLMani di Badante e Assistita
FAQ

Risposte a domande comuni

Quanti permessi retribuiti annui hanno diritto i lavoratori domestici per le visite mediche e altre incombenze legali?
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I lavoratori domestici conviventi hanno diritto a 16 ore annue di permessi retribuiti per visite mediche documentate, rinnovo del permesso di soggiorno e pratiche di ricongiungimento familiare, ridotte a 12 ore per quelli specificati all'art. 14, comma 2. I lavoratori non conviventi con orario settimanale non inferiore a 30 ore hanno diritto a 12 ore annue, mentre per i lavoratori non conviventi con un orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in base all'orario lavorativo.

Quali sono le condizioni per l'ottenimento di permessi retribuiti in caso di eventi familiari per i lavoratori domestici?
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I lavoratori domestici hanno diritto a un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi in caso di comprovata disgrazia che colpisce familiari conviventi o parenti entro il secondo grado. Inoltre, al lavoratore padre spettano giornate di permesso retribuito e congedo facoltativo in occasione della nascita di un figlio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Cosa succede se un lavoratore domestico prende un permesso non retribuito?
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Nel caso in cui un lavoratore domestico prenda un permesso non retribuito, non gli sarà dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio. I lavoratori possono richiedere permessi di breve durata non retribuiti per giustificati motivi, previo accordo tra le parti.

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