Tredicesima Mensilità nel Contratto di Lavoro Domestico
Questo articolo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico stabilisce il diritto dei lavoratori domestici a ricevere una tredicesima mensilità, pari alla loro retribuzione globale di fatto, inclusa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio, come specificato nelle note a verbale del contratto. Questo bonus natalizio deve essere erogato entro il mese di dicembre di ogni anno.
Per i lavoratori che non hanno completato un anno di servizio, l'importo della tredicesima mensilità viene proporzionato in base ai mesi lavorati, garantendo così equità e riconoscimento per il tempo di servizio effettivamente prestato. Inoltre, il diritto alla tredicesima mensilità si estende anche durante periodi di assenza come malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti temporali di conservazione del posto di lavoro e per la parte di retribuzione non coperta dagli enti preposti.
Questa disposizione sottolinea l'impegno nel garantire ai lavoratori domestici una forma di supporto finanziario supplementare, riconoscendo il loro contributo essenziale all'interno delle famiglie e della società.
Art.39 Tredicesima mensilità
1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto.
2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Risposte a domande comuni
La tredicesima mensilità viene corrisposta ai lavoratori domestici in occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre. L'importo è pari alla retribuzione globale di fatto del lavoratore, compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
Se un lavoratore domestico non ha completato un anno di servizio, gli verranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di rapporto di lavoro svolti.
Sì, la tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto garantito dal CCNL. La tredicesima è corrisposta per la parte non liquidata dagli enti preposti durante tali assenze.
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