Rinnovato Accordo per il Lavoro Domestico: Un Passo Avanti per Diritti e Dignità

Il recente aggiornamento del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) segna un momento cruciale per il settore del lavoro domestico in Italia, offrendo nuove prospettive per colf, badanti, babysitter e altri professionisti impegnati nel sostegno alla vita familiare.

Questo accordo, frutto della collaborazione tra la Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico (FIDALDO), DOMINA, e le principali organizzazioni sindacali, inclusi Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf, estende la sua applicazione a un ampio spettro di lavoratori, italiani e non, garantendo loro maggiori tutele e riconoscendo il fondamentale contributo al benessere delle famiglie italiane.

Al cuore dell'accordo vi è l'impegno a regolamentare in modo equo e uniforme su tutto il territorio nazionale le condizioni di lavoro di chi opera quotidianamente nelle nostre case, rispettando le specificità di un rapporto lavorativo che si distingue per la sua intimità e centralità nella vita familiare. Il testo conferma anche l'importanza di aderire alle normative esistenti sul collocamento alla pari, rafforzando la protezione di chi si dedica con impegno e professionalità all'assistenza familiare.

Questa revisione del CCNL rappresenta un importante passo avanti verso il riconoscimento del lavoro domestico come componente essenziale del tessuto sociale e lavorativo del paese, promuovendo condizioni di lavoro dignitose e sostenendo i diritti di un segmento spesso invisibile della forza lavoro. Con l'introduzione di nuove norme e la conferma di principi chiave, l'accordo mira a creare un ambiente di lavoro più giusto e sicuro per tutti i lavoratori domestici in Italia.

CCnl

Art.1 Sfera di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra:

  • FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, ADLD, ADLC,
  • DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico

da una parte,

e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf

dall'altra,

disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.Il contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.

2. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n.304.

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Sfera applicazione CCNL Lavoro domesticoMani di Badante e Assistita
FAQ

Risposte a domande comuni

Quali sono le parti coinvolte nella stipula del CCNL per il settore domestico?
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Le parti coinvolte nella stipula di questo CCNL sono la FIDALDO (Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico) aderente a Confedilizia e rappresentata da associazioni come NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, ADLD, e ADLC, e dall’altra parte DOMINA (Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico), nonché i sindacati Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf.

A chi si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del lavoro domestico?
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Il CCNL del lavoro domestico si applica agli assistenti familiari quali colf, badanti, babysitter e altri profili professionali simili, indipendentemente dalla loro nazionalità o se sono apolidi, purché siano retribuiti e addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate.

Esiste qualche normativa speciale applicabile ai lavoratori domestici che viene menzionata nel CCNL?
Icona Segno Più

Sì, l'articolo 1 del CCNL menziona che, per i lavoratori domestici destinatari del CCNL, resta ferma la normativa riguardante il collocamento alla pari, dettata dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, che è stato ratificato con la legge del 18 maggio 1973, n. 304.

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