Diritto alle Ferie e Condizioni di Godimento nel Lavoro Domestico

L'articolo 17 del CCNL del lavoro domestico stabilisce il diritto annuale del lavoratore a un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi, a prescindere dalla distribuzione oraria del lavoro, assicurando che tale periodo sia retribuito pienamente. La programmazione delle ferie deve avvenire tenendo conto delle esigenze di datore di lavoro e lavoratore, preferibilmente tra giugno e settembre, ma sempre consentendo un accordo flessibile tra le parti.

Il godimento delle ferie deve essere continuativo, potendo essere frazionato in massimo due periodi all'anno, e deve essere garantito almeno per due settimane entro l'anno di maturazione e per altre due entro i successivi 18 mesi. La retribuzione durante le ferie viene calcolata in base a 1/26 della retribuzione mensile. Per i lavoratori che ricevono vitto e alloggio, è previsto un compenso sostitutivo in caso di assenza durante le ferie.

È inoltre possibile per i lavoratori stranieri accumulare ferie per rimpatri non definitivi. In caso di terminazione del rapporto di lavoro, le ferie maturate e non godute saranno proporzionate ai mesi lavorati. Le ferie non possono essere sfruttate durante il periodo di preavviso o di malattia. La maturazione dei diritti contrattuali continua anche durante il periodo di ferie, e le eventuali malattie che richiedono ricovero ospedaliero durante le ferie interrompono il loro godimento.

CCnl

Art.17 Ferie

1. Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.

2. I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.

3. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, fermo restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.

4. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003,n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.

5. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 8, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

6. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata aduna retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

7. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.

8. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4.

9. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.

10. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.

11. Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrattuali.

12. L’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento delle ferie per l’intera sua durata. Chiarimento a verbale.I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

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FAQ

Risposte a domande comuni

Quanti giorni di ferie spettano ai lavoratori domestici per ogni anno di servizio secondo l'articolo del CCNL domestico?
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Ai lavoratori domestici spettano 26 giorni lavorativi di ferie per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro.

Come deve essere fissato il periodo di ferie per i lavoratori domestici e quali sono le regole per la sua fruizione?
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Il periodo di ferie per i lavoratori domestici deve essere fissato dal datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e quelle del lavoratore, preferibilmente da giugno a settembre. Tuttavia, è possibile un diverso accordo tra le parti. Le ferie devono avere carattere continuativo e possono essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché ci sia accordo tra le parti. Almeno due settimane di ferie devono essere godute entro l'anno di maturazione e le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi.

Quali sono le condizioni per l'accumulo delle ferie per i lavoratori domestici di cittadinanza non italiana?
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I lavoratori domestici di cittadinanza non italiana possono accumulare le ferie nell'arco massimo di un biennio per usufruirne in un periodo più lungo, ad esempio per un rimpatrio non definitivo, a condizione che ci sia l'accordo del datore di lavoro. Questa disposizione permette un'eccezione alla regola generale che richiede il godimento delle ferie entro tempi specifici.

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